Quesito
l nostro Comune ormai da parecchio tempo è privo della figura del Segretario titolare di sede e si avvale dell’istituto della reggenza.
Si chiede se, nel caso in cui la reggenza dovesse cessare, si applichi al Vicesegretario il termine di 120 giorni per l’esercizio delle funzioni vicarie o si tratti di una fattispecie applicabile solo in caso di assenza, vacanza, impedimento del Segretario titolare.
Al tempo stesso si chiede se il Vicesegretario può svolgere le sue funzioni durante il periodo di reggenza sostituendo il reggente nelle Giunte e nei Consigli nei casi di impedimento del Segretario (reggente).
Risposta
L’istituto del vice segretario è disciplinato dall’articolo 97, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000….
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